MUTUI - LEASING
Mutui a tasso variabile
Mutui per la prima casa con tetto al 4% nel 2009
Circolare Ministero dellŽEconomia e Finanze 29 dicembre 2008 n. 17852 (GU del 7 gennaio 2008, n. 9).
Nelle more della procedura di conversione del decreto "anti crisi"( D.L. 29.11.2008, n. 185), il Ministero Economia e Finanze ha fornito alcuni chiarimenti per la concreta applicazione della misura contenuta nellŽart. 2, relativa ai mutui a tasso variabile.
Il provvedimento, indirizzato agli istituti autorizzati allŽesercizio dellŽattività bancaria, precisa che secondo quanto disposto dallŽart. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per i mutui a tasso variabile erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per lŽacquisto, la costruzione e la ristrutturazione dellŽabitazione principale, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dellŽart. 2 DL 185 e le rate da corrispondere in base al contratto di mutuo sottoscritto, eŽ posta a carico dello Stato.
La circolare ministeriale dispone che il contributo dello Stato in favore dei mutuatari, deve essere corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
La banca mutuante per difficoltà di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009; in tal caso, il Ministero invita le banche ad adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Sul mutuatario non deve ricadere alcun effetto di tali ritardi, pertanto, il contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui si riferisce.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).